FNM - Concessioni autostradali, aggiornato il sistema tariffario
La conclusione del procedimento contribuisce a una maggiore stabilità del contesto regolatorio e consente all’ART di procedere con l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2025–2028

Fatto
Sabato 20 dicembre l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha pubblicato la delibera numero 241 del 2025, a conclusione del procedimento di aggiornamento del sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni autostradali.
Tra le principali novità introdotte:
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Capitale Investito Netto. Il Capitale Investito Netto, attualmente suddiviso in Capitale Investito Netto ante Autorità di Regolazione dei Trasporti (relativo alle opere realizzate o in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore della regolazione dell’Autorità) e Capitale Investito Netto post Autorità di Regolazione dei Trasporti, viene ora ulteriormente articolato. L’Autorità distingue infatti il Capitale Investito Netto post in due categorie: Capitale Investito Netto pre 2026, riferito alle opere realizzate o in corso di realizzazione successivamente all’introduzione della regolazione dell’Autorità, e Capitale Investito Netto post 2026, relativo alle opere ancora da realizzare. Entrambe le componenti sono remunerate al costo medio ponderato del capitale (tasso che rappresenta la remunerazione complessiva attesa del capitale proprio e di debito), con l’eccezione delle immobilizzazioni in corso soggette ad ammortamento a vita utile di secondo livello, ossia non riferite alla realizzazione di opere complesse, che risultano remunerate al costo del debito anziché al costo medio ponderato del capitale.
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Valore di subentro. Il rapporto tra il valore di subentro (valore riconosciuto al concessionario uscente alla scadenza della concessione) e il margine operativo lordo, calcolato come media degli ultimi tre esercizi completi di gestione del concessionario, non deve superare il valore di 1,6, salvo deroghe in presenza di situazioni di evidenza e di valide e oggettive argomentazioni a supporto. Qualora il valore di subentro quantificato risulti differente rispetto a quello già contenuto nel Piano Economico Finanziario o nel Piano Finanziario Regolatorio relativi al periodo regolatorio precedente, tale valore viene sottoposto dal concedente alle valutazioni dell’Autorità.
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Poste figurative. Le poste figurative, ossia le voci che compensano i ritardi nel riconoscimento tariffario degli investimenti effettuati, continuano a essere remunerate al costo medio ponderato del capitale, sia per la componente di remunerazione del capitale sia per la componente di rimborso. Fanno eccezione le poste figurative riferibili al Capitale Investito Netto post 2026 e correlate ai costi di remunerazione del capitale, che vengono attualizzate al costo ammesso sul capitale di debito, anziché al costo medio ponderato del capitale.
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Costo medio ponderato del capitale. Viene modificato il metodo di calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito, che porta a un costo medio ponderato del capitale nominale ante imposte pari a 7,51%, rispetto al valore attuale del costo medio ponderato del capitale determinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pari a 7,10%.
Entrata in vigore
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Il nuovo metodo di calcolo del costo medio ponderato del capitale entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2026.
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Le restanti misure entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026 oppure in occasione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario o del Piano Finanziario Regolatorio, ossia alla data di avvio del periodo regolatorio successivo a quello in corso, qualora alla data del 20 dicembre 2025 il concessionario risulti adempiente e abbia già trasmesso all’Autorità la documentazione necessaria per l’espressione del parere previsto in merito all’aggiornamento o alla revisione del Piano Economico Finanziario o del Piano Finanziario Regolatorio relativo al periodo regolatorio in corso.
Effetto
Le misure introdotte, pur risultando complessivamente meno favorevoli rispetto all’attuale quadro regolatorio, rappresentano un miglioramento rispet…
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