BANCHE ITALIANE - Emendamenti richiesti dall’ABI sulla windfall tax. L'Analisi Tecnica di Websim
Il Governo intende modificare la "Windfall tax" escludendo gli interessi dei titoli di stato dalla base di calcolo e utilizzando gli RWAs come limite massimo

Fatto
L'indice Ftse del settore bancario italiano e l'indice europeo Stoxx Banks sono poco mossi in attesa dei dati sull'inflazione USA di oggi pomeriggio.
Unicredit +58%, BPER +43%, Banco BPM +27% si confermano i tre titoli bancari migliori a livello europeo del 2023.
L'ABI è intervenuta ieri in audizione in commissione parlamentare al Senato sulla Windfall tax.
Le critiche dell'Associazione bancaria italiana sono dure ma appaiono ragionevoli e in linea con le nostre prime riflessioni. Secondo l'ABI, l’imposta sulle entrate straordinarie appare “non ragionevole” per i seguenti motivi:
1) alla luce della semplice definizione di imponibile per il calcolo dell’extraprofitto;
2) potrebbe alterare la concorrenza tra le banche;
3) potrebbe non essere conforme alla Costituzione italiana e alla legge fiscale;
4) potrebbe sollevare obiezioni da parte della BCE.
Ecco i principali temi che secondo l'ABI dovrebbero essere modificati in sede di approvazione della Legge (si ricorda che, visto che la struttura della legge è stata modificata più volte, l'ABI ha commentato il “vecchio” schema con lo 0,1% del totale attivo come cap):
1. L'imposta dovrebbe essere resa deducibile (IRES/IRAP). L'ABI precisa che esistono diverse leggi (TUIR, Costituzione italiana) e sentenze della Corte Costituzionale su tributi simili che vanno in questa direzione;
2. i titoli di Stato dovrebbero essere esclusi dal calcolo del CAP allo 0,1% (utilizzando gli RWA questo è automatico). Da notare che l'ABI sottolinea che “un ruolo fondamentale è il supporto delle banche nel collocamento dei titoli del debito pubblico”;
3. Le banche IT sarebbero penalizzate rispetto alle loro controparti dell’UE;
4. L'imposta straordinaria solleva dubbi sulla sua compatibilità con la Costituzione italiana (articoli 3, 42 e 53) in quanto irragionevole “per sé”. I criteri per l'identificazione dei soggetti passivi, infatti, non sono equi e penalizzano le banche poiché gli extra-profitti tassabili vengono calcolati sull’intero margine di interesse, senza verifica concreta sulla sua correlazione con gli asseriti “extra” profitti derivanti dall’andamento dei tassi di interesse e del costo del credito. Inoltre, la definizione di extra-profitti appare senza senso visto che le banche applicano tassi di mercato in un panorama molto competitivo lontane da posizioni mono/oligopolistiche.
5. L'imposta va contro le idee della BCE sull'imposta una tantum sugli extraprofitti in quanto:
a. Può minare la resilienza delle banche e la loro capacità di concedere prestiti poiché non considera il “ciclo economico” dei prestiti
b. Non considera un eventuale incremento delle LLP che solitamente avviene con un certo ritardo temporale
c. Non considera le potenziali conseguenze per la stabilità finanziaria delle banche
d. Potrebbe alterare la concorrenza tra le banche
Malgrado le recenti incertezze, il vantaggio da inizio anno delle banche italiane rispetto al resto d'Europa resta ampio: +26,50% vs 11,0%.
Effetto
Analisi Tecnica. L'indice del settore bancario italiano ha avviato una fase correttiva una volta avvicinata la parte alta del canale crescente sotto e…
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